Statuto

Articolo 1
Denominazione, Sede, Carattere, Durata, Anno Sociale, Fondo Patrimoniale

E’ costituita l’ “Associazione Laureati in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano” (in seguito denominata “Associazione”) o, in forma abbreviata, “Algiusmi”.
L’Associazione ha sede in Milano, presso l’Università degli Studi di Milano – Statale (di seguito anche “Ateneo”).
L’Associazione ha carattere apolitico e aconfessionale, non persegue fini di lucro, ha durata indeterminata.
L’anno sociale coincide con l’anno accademico.  Il fondo dell’associazione è costituito dalle quote associative versate annualmente dagli associati, nonché dal patrimonio dell’associazione, a sua volta formato da sovvenzioni, contributi e da ogni provento di natura liberale proveniente dagli associati, a qualunque categoria appartenenti.
L’Associazione non può, durante tutta la sua durata, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, osservate le norme di legge al riguardo.
Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili, né per atto tra vivi né mortis causa.
 
Articolo 2
Finalità e Attività

La finalità dell’Associazione è quella di tutelare, coltivare e perpetuare i valori sociali e culturali posti alla base dello insegnamento della Facoltà, ed in particolare quelli del libero e civile confronto di opinioni, della responsabilizzazione nella attività lavorativa, dell’aggiornamento culturale e professionale. A tal fine l’Associazione si propone di:
– promuovere e favorire rapporti ed incontri fra laureati e con la Facoltà;
– attivare forme di collaborazione con la Facoltà, in particolare nell’ambito dell’informazione e dell’orientamento degli alunni ed ex alunni alla professione, dell’incremento e della valorizzazione delle attrezzature culturali e scientifiche, della creazione di borse e premi di studio, del dialogo con le autorità accademiche per il continuo adeguamento dei corsi e delle strutture universitarie alle richieste ed esigenze della collettività anche con riferimento alla progressiva unificazione europea;
– promuovere od organizzare corsi di formazione;
– sostenere e divulgare i valori sociali e culturali posti alla base dell’insegnamento della Facoltà anche in relazione alla esperienza ed alla consapevolezza acquisite nell’esercizio delle varie attività e competenze professionali, promuovendo incontri, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e con ogni altro mezzo idoneo e opportuno;
per perseguire gli scopi anzidetti l’associazione potrà stanziare fondi, ovvero raccoglierne per finanziare o cofinanziare iniziative culturali o didattiche, anche post laurea; potrà effettuare donazioni alla Facoltà, anche finalizzate a specifiche dotazioni materiali od immateriali.
 
Articolo 3
Associati

3.1. Gli associati (denominati “soci”) si distinguono in:
– Soci Neolaureati;
– Soci Ordinari;
– Soci Onorari;
– Soci Sostenitori
3.2 Vantano requisiti di idoneità ad assumere la qualità di socio ordinario  dell’Associazione coloro i quali abbiano conseguito la laurea magistrale o, cumulativamente, la laurea triennale e la laurea specialistica in Giurisprudenza, Scienze Giuridiche o Scienze dei Servizi Giuridici presso la Facoltà,nonchè il Preside, gli ex-Presidi ed i docenti in servizio, ordinari, associati od a contratto, emeriti o  fuori ruolo della stessa Facoltà. Sono Soci Neolaureati coloro i quali abbiano conseguito i requisiti di cui sopra e non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; sono iscritti come tali i soci che nell’anno sociale corrente al momento della presentazione della domanda, non compiano il trentesimo anno di età.
3.3. Il Consiglio Direttivo, ogni anno, può a sé riservare la nomina di un numero massimo di 3 Soci Onorari della Associazione, selezionandoli fra coloro i quali, anche avendo conseguito la laurea in Giurisprudenza presso Atenei diversi dall’Università degli Studi di Milano – Statale, si siano particolarmente distinti in ambito accademico,  professionale, politico o sociale.
3.4. Sono inoltre ammessi, in qualità di Soci Sostenitori dell’Associazione, coloro i quali abbiano conseguito la laurea in Giurisprudenza, anche presso Atenei diversi dall’Università degli Studi di Milano – Statale, e che intendano supportare l’attività istituzionale e lo sviluppo dell’Associazione mediante donazioni, liberalità o apporti economici di qualsiasi genere, natura od entità.
3.5. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo delibera in seduta ordinaria con le maggioranze previste in tale sede. Il Consiglio Direttivo, a seguito di valutazione discrezionale ed insindacabile, ammettere o rigetta le domande di adesione, mediante decisione assunta con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie. A seguito dell’ammissione, l’associato assume la qualità di Socio Ordinario, Socio Neolaureato o Socio Sostenitore, secondo i requisiti vantati.
3.6.La qualità di socio si perde a seguito di:
1. dimissioni;
2. mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi;
3. comportamento che rechi danno all’immagine dell’Associazione.
Sulle questioni relative all’acquisto ed alla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo su istanza dell’associato o, nei casi previsti dai precedenti punti 2 e 3, in via autonoma, con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie La persona cui venga revocata la qualità di socio o la cui domanda di ammissione venga rigettata, può appellarsi all’assemblea ordinaria dell’Associazione.
 
Articolo 4
Diritti e Doveri dei Soci

I soci i hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione.
I  Soci Ordinari, Neolaureati e Sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dal consiglio direttivo in base anche alla categoria di appartenenza. Il consiglio direttivo può altresì dare facoltà a chi lo desidera di associarsi in via vitalizia, determinando l’ammontare della quota di versamento in un’unica soluzione. Il versamento della quota annuale conferisce il diritto di voto in assemblea. Non sono titolari del diritto di voto i Soci Onorari.
I soci neolaureati sono esentati dal versamento della quota associativa per il primo anno sociale successivo a quello nel quale è stata conseguita la laurea ovvero per il diverso periodo deliberato dal Consiglio Direttivo. Successivamente e sino al compimento del trentesimo anno di età i soci  sono  tenuti al versamento della quota nella misura del 50% di quanto stabilito per l’ ammontare della quota dei soci ordinari.
 
Articolo 5
Organi dell’Associazione

6.1 – L’assemblea dei Soci
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce presso l’Ateneo ed e composta da tutti i soci portanti diritto di voto. Non sono titolari del diritto di voto i soci morosi; vengono intesi come morosi gli associati non in regola con il versamento della quota associativa annuale relativa all’esercizio in corso al momento dell’assemblea, qualora essa sia dovuta.
L’Assemblea ordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, all’inizio del nuovo anno accademico e comunque entro la fine di novembre. Elegge le cariche sociali, discute e approva il rendiconto dell’anno precedente e il programma dell’anno in corso. Nomina i componenti del Consiglio Direttivo in un numero ricompreso fra nove e quindici.
L’assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno dettagliato, è trasmesso a tutti i soci per lettera, ovvero per telefax o posta elettronica, spedito almeno quindici giorni prima della data fissata nella convocazione L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea straordinaria, convocata per approvare le modifiche dello statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione; con la presenza di un ventesimo in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, di norma in modo palese.
L’assemblea su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei soci intervenuti può adottare altre modalità di votazione.
I soci possono partecipare all’assemblea per delega concessa ad altro socio.
Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
 
5.2 – Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è formato da un numero minimo di nove e fino ad un massimo di quindici componenti, fissato dall’assemblea dei soci. Ne fanno parte di diritto il Presidente onorario, il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente uscente, il segretario ed il tesoriere. I restanti consiglieri vengono scelti fra i soci.
Il Vice Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e rimane in carica per due anni sino all’assemblea ordinaria successiva, nella quale diventa automaticamente Presidente per due anni.
Il Presidente uscente rimane membro del Consiglio Direttivo per due anni. Successivamente diviene rieleggibile. Gli ex presidenti e presidenti onorari dell’Associazione restano membri onorari del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
In caso di dimissioni o impedimenti da parte del Presidente, la carica verrà assunta dal vice Presidente e l’Assemblea ordinaria provvederà ad eleggere il nuovo vice Presidente.
Il segretario ed il tesoriere sono eletti dall’assemblea ordinaria ad anni alterni, per la durata di due anni e sono anche immediatamente rieleggibili nella carica. In caso di dimissioni o di impedimenti nel proseguire nel mandato da parte del segretario o del tesoriere il Consiglio Direttivo provvederà a designare il sostituto il quale rimarrà in carica fino alla successiva assemblea.
I consiglieri sono eletti in numero da tre a nove ogni anno, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili nella carica.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’assemblea, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, predispone programmi e bilanci e promuove le iniziative sociali.
Può altresì predisporre regolamenti per il miglior funzionamento dell’Associazione. Si riunisce per iniziativa del Presidente o, in sua mancanza o impedimento, del Vice Presidente e decide a maggioranza dei suoi membri; può delegare i poteri di gestione a uno o più dei suoi membri fissando le modalità di esercizio della delega.
Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un responsabile che, con l’aiuto di incaricati, provvede ad organizzare il trattamento dei dati, nel rispetto della normativa.
Il responsabile del trattamento dei dati sottopone al Consiglio Direttivo, almeno una volta ogni anno, la situazione della banca dati, per quanto concerne i nominativi dei soci, dei partecipanti ai corsi e dei soggetti che abbiano richiesto informazioni sull’attività dell’Associazione e che con essa abbiano avuto rapporti.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla conservazione e sulla cancellazione dei dati nel rispetto della norma.
5.3 – Il Presidente
Il Presidente vigila sull’osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell’Associazione.
5.4 – Commissioni
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di studio od operative, con il compito di eseguire le delibere del Consiglio Direttivo in particolari materie, vivificare e stimolare la vita dell’Associazione.
5.5 Sezioni
Il Consiglio Direttivo può isitituire sezioni in altre città, od anche all’estero, definendone i requisiti di appartenenza, i compiti, le caratteristiche, le modalità di finanziamento.
 
Articolo 6
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti in assemblea straordinaria, espressamente convocata.
In caso di scioglimento l’assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.
 
Articolo 7
Libri Sociali

L’Associazione terrà a cura del segretario un libro verbali assemblee, e un libro dei verbali del Consiglio Direttivo, debitamente vidimati inizialmente, le cui risultanze faranno prova nei rapporti tra i soci o verso i terzi. Terrà inoltre un elenco aggiornato dei soci, anche in forma di banca dati elettronica.
Disposizione transitoria
Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci. L’articolo 6.2 si applica anche con riferimento alle cariche già in essere nella parte relativa alla durata dei mandati; nella parte relativa alla rieleggibilità dei medesimi si applica immediatamente, quindi anche con riferimento ai soci già in carica.
 
 
L’associazione è stata costituita in data 26 luglio 1995
con atto n. 33618 Rep. Dott. Giuseppe Serpi, Notaio in Milano, laureato 1962.
Il testo dello Statuto è stato modificato con delibere dell’assemblea straordinaria
del 30 novembre 1998, del 24 novembre 2000 e del 26 novembre 2008.